Studio Legale Panariti & Morelli

Si applica la legge italiana se il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato prima della dichiarazione di fallimento in Austria

La Suprema Corte, con sentenza n. 27346 del 26.9.2023, è venuta a dirimere una controversia questione circa l’applicabilità della legge nazionale in pendenza del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in Italia, con successiva dichiarazione di fallimento della ingiunta in Austria nelle more tra deposito e notifica del decreto stesso.

Sia il Tribunale di Padova che la Corte d’Appello di Venezia, nel merito, avevano ritenuto sussistere la competenza austriaca, sul presupposto che il decreto ingiuntivo, al momento della dichiarazione di fallimento, non fosse stato ancora notificato alla debitrice.

Di diverso ed opposto avviso la Cassazione: “Ai fini della individuazione della legge applicabile per la determinazione degli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 2° comma, lett. f), e 15 del Reg. (CE) n. 1346/2000 del Consiglio dell’U.E. del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza europea, ricadono tra i «procedimenti pendenti» le azioni monitorie intraprese in forza di ricorso per decreto ingiuntivo depositato prima della dichiarazione dello stato di insolvenza”.

Precisa la Suprema Corte che, in relazione al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, opera il principio secondo cui il procedimento monitorio pende in esito alla notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti processuali e sostanziali della domanda (e tra essi quelli legati alla litispendenza e continenza) retroagiscono al momento del deposito del ricorso: gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione retroagiscono, dunque, al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007). Pertanto, ove la causa sia introdotta col rito monitorio, il giudizio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, trovando applicazione il criterio di cui all’ultimo comma dell’art. 39 c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l’emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell’art. 643, terzo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4987 del 14/03/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 21/09/2015; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 6511 del 26/04/2012; e ciò anche nell’ipotesi in cui il deposito del ricorso sia avvenuto in via telematica: Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1366 del 19/01/2018).

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Avvocato Paolo Panariti
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