Studio Legale Panariti & Morelli

Se la parte chiede espressamente la compensazione delle spese di lite, il Giudice – nell’ipotesi di soccombenza virtuale – ricorre nel vizio di ultrapetizione se le liquida in suo favore

richiesta compensazione spese di lite

Una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Roma, rubricata al n. 4423/2024, in un giudizio curato da questo Studio, ha riformato quando deciso dal Tribunale di Roma in punto di spese di lite.

In breve la vicenda: un condòmino impugna una delibera condominiale; subito dopo la formale opposizione alla delibera, il Condominio convoca una nuova Assemblea, la quale annulla quella impugnata.

Conseguentemente, il Tribunale di Roma – su concorde richiesta delle parti ed atteso l’annullamento della delibera per cui era causa – dichiara la cessazione della materia del contendere.

Il condòmino, però, richiede la condanna del Condominio al pagamento delle spese di lite, in conseguenza dell’essere egli stato costretto ad impugnare la delibera, poi successivamente annullata, ma solo a seguito della proposizione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma.

Il Giudice di primo grado, però, in maniera sorprendente ed errata, ai fini della c.d. soccombenza virtuale e della determinazione per la condanna alle spese di lite, entra nel merito della vicenda, dà ragione al Condominio e condanna l’attore al pagamento delle ridette spese.

Questo Studio impugna la sentenza innanzi alla Corte territoriale con un unico motivo: mai il Condominio – in primo grado – nei suoi atti aveva richiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, chiedendone espressamente la compensazione (sul presupposto, ovvio, che esso Condominio avesse implicitamente dato ragione all’opponente con la revoca del deliberato assembleare solo dopo l’instaurazione del giudizio stesso). Conseguentemente, in appello si chiede la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, essendo incorso il Giudice di prime cure in un vizio di c.d. ultrapetizione.

La Corte d’Appello dà ragione al condòmino: espressamente cita la giurisprudenza della Corte di legittimità che, in materia, ha così deciso (Cass. n. 22106 del 22/10/2007): “La condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può esser emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un’espressa volontà contraria di quest’ultima che ne chieda la compensazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ”.

Nelle motivazioni, la Corte così argomenta nella fattispecie: “ebbene, nel giudizio di primo grado il condominio, parte virtualmente vittoriosa, nella comparsa di costituzione e risposta aveva chiesto fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere «con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti», all’udienza di precisazione delle conclusioni si era riportato ai precedenti atti e in comparsa conclusionale ha chiesto il rigetto della avversa domanda di vittoria delle spese del giudizio senza chiedere, tuttavia, che queste fossero liquidate in proprio favore”.

E conclude, accogliendo integralmente l’appello, affermando che il Tribunale è quindi incorso nel denunciato vizio di ultrapetizione e, di conseguenza, la sentenza deve essere riformata disponendo la compensazione delle spese processuali relative al primo grado di giudizio.

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Avvocato Paolo Panariti
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