Studio Legale Panariti & Morelli

Se il legislatore italiano omette o ritarda la trasposizione di norme derivanti da direttive comunitarie, il risarcimento dei danni deriva da responsabilità contrattuale

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 23586/2018 del 7.12.2018, chiamato a decidere in ordine alla controversia relativa agli specializzandi nella facoltà di Medicina, i quali rivendicavano l’applicazione della normativa europea in materia di equo compenso e la conseguente mancata o tardiva applicazione della Direttiva in materia ad opera dello Stato Italiano.

Ed invero, in un primo momento, la Suprema Corte si era orientata nel ritenere che la responsabilità dello Stato italiano per la mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie andasse inquadrata nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data in cui si era manifestata l’insolvenza del debitore ed era, quindi, venuta in essere la pretesa risarcitoria, purché quella data fosse successiva alla scadenza del termine in cui lo Stato avrebbe dovuto adeguare il proprio ordinamento alle prescrizioni comunitarie (Cass. n.5249 del 9.4.2001).

Successivamente, le Sezioni Unite della Suprema Corte, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, avevano ritenuto che la responsabilità dello Stato per tardivo recepimento di una direttiva comunitaria non autoesecutiva andasse inquadrata quale inadempimento di una “obbligazione ex lege di natura indennitaria per attività non antigiuridica“, riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione dell’ordinario termine decennale di prescrizione (Cass. S.U. n.9147 del 17.4.2009).

Il Tribunale, nella motivazione della sentenza indicata, in adesione a quanto sopra esposto, ha ricompreso l’inadempimento o il tardivo inadempimento dello Stato Italiano nel recepimento di una direttiva europea (ed il conseguente risarcimento del danno cagionato) a responsabilità contrattuale: “In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie, sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria. Tale responsabilità, dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell’ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c., va inquadrata nella figura della responsabilità contrattuale, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione.

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Avvocato Paolo Panariti
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