Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 17/01/2008, n. 870 (rv. 601456)
La lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un’effettiva compromissione dell’integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante “iure hereditatis“. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio e precisato che non risulta stabilito in via generale quale durata debba avere la sopravvivenza per poter essere ritenuta apprezzabile ai fini del risarcimento del danno biologico, non potendosi escludere in via di principio che sia apprezzabile una sopravvivenza protrattasi per tre giorni, ha cassato sul punto la sentenza impugnata con cui si era affermato che la sopravvivenza di tale durata non era stata sufficiente a far acquistare alla vittima il diritto al risarcimento del danno biologico). (Cassa con rinvio, App. Milano, 17 Settembre 2002)
Fonti: Mass. Giur. It., 2008; CED Cassazione, 2008
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