Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 553 del 24.4.2019, ha confermato che – in materia di opposizione a precetto, azionata prima della fase esecutiva, non vi è sospensione dei termini feriali: “l’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell’ordinamento giudiziario (Cass. Civ. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014)”
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