In una recente sentenza del Tribunale di Roma (Sez. V, Sent., 20/06/2023, n. 9833) si è confermata la facoltà del condòmino comproprietario (nella fattispecie, in forza di una comunione ereditaria ancora indivisa) di poter impugnare autonomamente una delibera assembleare, anche in presenza di dissenso da parte dell’altro comunista. Si legge, infatti, nella motivazione della ridetta sentenza: “ciascuno dei comproprietari pro indiviso dell’unità immobiliare ha, infatti, autonoma legittimazione ad impugnare le deliberazioni dell’assemblea condominiale, non valendo in alcun modo il dissenso manifestato dall’altro comunista; tale eventuale dissenso non preclude il diritto di azione individuale (né rileva che il comproprietario abbia, eventualmente, dapprima aderito all’impugnazione e poi abbia rinunziato all’azione, v.si Cass. Sez. 2, 18/02/2000, n. 1830; Cass. Sez. 2, 27/07/1999, n. 8116;Cass. Sez. 2, 11/11/1992, n. 12119; Cass., sez. 2, 24/01/1980, n. 590; Cass. Sez. 2, 12/01/1978, n. 124)”.
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