Studio Legale Panariti & Morelli

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 30/09/2019, n. 24223 (rv. 655111-01)

LOCAZIONE - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - In genere - Locazione di immobile ad uso non abitativo - Cessione agevolata dell'immobile dalla società locatrice ai suoi soci ex art. 1, commi 115-120, l. n. 208 del 2015 - Diritto di prelazione spettante al conduttore - Esclusione - Fondamento

In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, l’istituto della prelazione e quello del riscatto, contemplati dall’art. 38 della legge n. 392 del 1978, non si applicano al caso in cui una società di persone abbia ceduto in via agevolata, ai sensi dell’art. 1, commi 115-120, della legge n. 208 del 2015, ai propri soci l’immobile concesso in locazione, avendo il legislatore plasmato l’atto di trasferimento oneroso per renderlo idoneo ad una vera e propria causa tributaria (parziale sgravio fiscale) che viene affiancata, quale specialità del negozio, all’ordinaria causa di compravendita. (Rigetta, CORTE D’APPELLO TRENTO, 05/12/2017)

Fonti: CED Cassazione, 2019; Studium juris, 2020, 4, 483; Giur. It., 2020, 10, 2125, nota di COSTA

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