Studio Legale Panariti & Morelli

L’eccezione di inadempimento può essere proposta per la prima volta in giudizio

Di seguito il commento de Il Quotidiano Giuridico del 28.8.2020 alla sentenza della Suprema Corte n. 17214/2020 a definizione del ricorso curato anche da questo Studio Legale.

a cura della Redazione Wolters Kluwer

L’eccezione di inadempimento ben può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, pur ove non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l’adempimento chiesto ex adverso. È quanto affermato da Cass. civ., sez. II, sentenza del 18 agosto 2020, n. 17214.

La Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dalla società I.D. avverso la decisione di primo grado che, ritenendo giustificata l’interruzione dei lavori operata da quest’ultima, ai sensi dell’art. 1460 c.c., aveva respinto la domanda di risoluzione contrattuale e la conseguente pretesa risarcitoria proposte dalla prima, condannandola al pagamento del corrispettivo delle opere eseguite.

La Corte territoriale ha affermato che non contrasta con il principio di buona fede la circostanza che l’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. sia sollevata per la prima volta in giudizio.

Avverso tale sentenza la società I. D. s.r.I., ha proposto ricorso per cassazione affidato a quindici motivi.

In particolare, con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 1460 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che non contrastasse con il principio di buona fede il fatto che l’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. fosse stata sollevata solo in occasione del giudizio.

La Suprema Corte ha dichiarato la doglianza inammissibile, in quanto non coglie che la valutazione della contrarietà a buona fede presuppone un accertamento fattuale, sotteso al momento valutativo, attribuito al giudice del merito.

Come da tempo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all’art. 1460, primo comma, ultima parte, c.c., secondo la quale l’eccezione di inadempimento non è ammissibile quando termini diversi per l’adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto, dev’essere interpretata nel senso che, pure in tale ipotesi, l’eccezione è consentita quando sia già evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta o vi siano fondate probabilità di un ritardo tale da superare il termine fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalità secondo un’interpretazione di buona fede ovvero, ancora, quando vi sia un evidente pericolo di perdere la controprestazione.

Infatti, l’art. 1460 c.c. esclude soltanto che, nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia pattiziamente prevista la diversità dei termini di adempimento, il contraente tenuto per primo alla prestazione e resosi inadempiente possa giovarsi dell’exceptio inadimpleti contractus, salva l’ipotesi, sopra ricordata, del pericolo di perdere la controprestazione.

In tema di risoluzione contrattuale ed in ipotesi di eccezione di inadempimento, poiché l’art. 1460 c.c. non pone alcuna limitazione temporale o modale alla possibilità di sollevare l’eccezione, salva l’ipotesi di termini differenziati di adempimento e poiché l’esercizio della facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, non è subordinato ad alcuna condizione e, in particolare, non alla previa intimazione di una diffida, né ad alcuna generica contestazione dell’inadempimento, l’eccezione stessa ben può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, pur ove non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l’adempimento chiesto ex adverso.

Ne discende che non esiste alcuna preclusione normativa alla proponibilità dell’eccezione per la prima volta nel corso del giudizio.

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