Cass. civ., Sez. lavoro, 30/09/2022, n. 28540
La mera accettazione del trattamento di fine rapporto non integra un comportamento tacito e idoneo a configurare acquiescenza alla cessazione del rapporto, valendo, per contro, l’impugnativa del licenziamento illegittimo a configurare “ex se” la volontà di prosecuzione e ad escludere una risoluzione tacita.
Fonti: Massima redazionale, 2022
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