Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 04/08/2023, n. 23834
I “dieci giorni prima dell’udienza“, previsti dall’art. 436 c.p.c. per la costituzione dell’appellato e la proposizione dell’appello incidentale, non devono essere “liberi“, in quanto questo termine deve essere calcolato secondo la regola generale contenuta nel comma 1 dell’art. 155 c.p.c., e pertanto il giorno dell’udienza di discussione ha il valore di momento iniziale e nel computo a ritroso di detto termine dev’essere escluso dal calcolo, mentre va invece computato il momento terminale, costituito dal decimo giorno.
Fonti: Lavoro nella Giur., 2023, 12, 1168; Dir. e Pratica Lav., 2024, 2, 130
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