Con ordinanza della Cassazione n. 20634/2024 del 24.7.2024, la Suprema Corte ha accolto l’eccezione formulata nel controricorso, curato dal nostro Studio, in ordine all’inammissibilità del ricorso per la mancata produzione – negli atti del ricorso stesso e con riferimento alla procura speciale rilasciata al difensore da “un procuratore ad negotia” – della procura notarile che abilitava costui a conferire i poteri di rappresentanza in giudizio all’avvocato che ha sottoscritto l’impugnazione.
Conseguentemente la Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto, conforme a precedenti decisioni: “la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso“.
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