Studio Legale Panariti & Morelli

La conferma del carattere "chiuso" del giudizio di rinvio dalla cassazione ex art. 394 C.P.C.

La conferma del carattere chiuso del giudizio di rinvio della cassazione

Un’interessante sentenza della Corte d’Appello di Sassari, la n. 315/2024 pubblicata il 18.10.2024, relativamente ad un appello – curato da questo Studio Legale – in riassunzione dalla Corte di Cassazione, ha ampiamente dedotto circa le norme stringenti che regolano il processo di riassunzione innanzi al giudice cui la predetta Corte ha rinviato la causa.

Veniamo alla fattispecie: l’appellante in riassunzione (che indichiamo come A), rappresentato e difeso da questo Studio, aveva eccepito innanzi al Tribunale di Nuoro la simulazione assoluta ex art. 1415 e segg. c.c. di un contratto di compravendita immobiliare intervenuto tra l’ex moglie di costui (indicata come B) e la società acquirente (indicata come C), di cui la predetta era anche amministratore unico.

Il Tribunale aveva accolto la domanda di simulazione assoluta, dichiarando nulla la relativa compravendita.

La Corte d’Appello di Sassari, escluso che A avesse un interesse ad agire ai sensi dell’art. 1415, secondo comma, c.c. in relazione alla compravendita stipulata tra la B e la società C, rigettava la domanda di simulazione proposta da A e disponeva lo scioglimento della comunione dell’immobile secondo il progetto di divisione predisposto dal C.T.U.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27996/2022, accoglieva il primo motivo di ricorso proposto da A in relazione alla accertata “insussistenza di un interesse/legittimazione a proporre domanda riconvenzionale volta ad accertare la simulazione” della compravendita e, ritenuto assorbito il secondo motivo di ricorso relativo al mancato esame della domanda di simulazione, cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla competente Corte in diversa composizione, formulando il seguente principio di diritto: “Il difetto di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare legittima l’assegnatario/a ad agire in giudizio ex art. 1415, co. 2 c.c. per far valere la simulazione di atti di alienazione relativi alla casa familiare, indipendentemente dalla circostanza che all’assegnatario/a non debba essere rimproverato un atteggiamento di inerzia nella trascrizione del provvedimento di assegnazione”.

Riassunta la causa innanzi alla Corte d’Appello di Sassari, A, richiamato il principio di diritto espresso dalla Cassazione, chiedeva la conferma integrale della sentenza del Tribunale di Nuoro, che aveva accertato la simulazione.

Di contro, gli appellati insistevano per il rigetto di ogni domanda proposta da A, con condanna dello stesso ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per aver resistito in giudizio in assenza di legittimazione ed interesse ad agire e con mala fede, stante l’omessa comunicazione alla Suprema Corte di aver donato – nelle more – le quote di comproprietà dei beni per cui è causa ai figli con un “valore della donazione” indicato negli atti sostanzialmente identico a quello pagato da B a C nell’atto di compravendita nonché del raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli, essendo venuto meno il presupposto a base dell’assegnazione della casa familiare.

La Corte territoriale, adesiva a quanto rappresentato nelle difese di A, nella sentenza appena emessa – ancor prima di confermare la simulazione assoluta dell’atto di compravendita tra B e C -preliminarmente ha ribadito i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte in merito al giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c.: “nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché diversamente si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità” (Cass. n. 24357/23); “nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, è preclusa l’acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore” (Cass. n. 27736/22).

E quanto alle eccezioni pregiudiziale avanzate da B e C, sopra illustrate sommariamente, in ordine all’intervenuta donazione dell’immobile de quo nelle more ed al raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli, sollevate per la prima volta in sede di riassunzione, la Corte territoriale afferma – in sentenza – “entrambe le questioni sono nuove e non oggetto di alcuna specifica allegazione e pronuncia né nel procedimento di appello né in quello di cassazione, esulando, quindi, dall’ambito di giudizio di questa Corte in sede di rinvio. Il fatto poi che i figli avessero raggiunto l’indipendenza economica fin dal 2018 – che peraltro i resistenti in riassunzione intendono dimostrare con nuove, e quindi inammissibili, produzioni – di per sé ed in difetto di un provvedimento di revoca dell’assegnazione della casa familiare, non assume alcun rilievo nel presente giudizio. Inoltre, a sostegno dell’eccezione fondata sulla stipulazione di atti di donazione, peraltro con riserva di usufrutto vita natural durante in favore del donante ex art. 796 c.c., le controparti hanno depositato i relativi atti datati 19.3.2021 per la prima volta nel presente procedimento, nonostante gli stessi siano antecedenti non solo al deposito della pronuncia della Corte di cassazione, 26.9.2022, ma altresì alla adunanza in camera di consiglio del 6.5.2022 (vedi sul punto anche Cass. n. 12633/14: “Il carattere “chiuso” del giudizio di rinvio non osta a che in esso le parti possano depositare documenti formatisi successivamente al deposito del ricorso in riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. o che non sia stato possibile produrre prima per causa di forza maggiore”). I documenti sono, pertanto, inammissibili, posto che sono antecedenti al ricorso in riassunzione ex art. 392 cpc depositato il 10.11.2022 e non risulta, né è stato dedotto, che sussistano cause di forza maggiore che ne hanno impedito la produzione. Le eccezioni pregiudiziali sono, quindi, prive di pregio”.

Nelle motivazioni della Corte, quindi, la conferma degli stretti limiti delineati per il giudizio in riassunzione ex art. 394 c.p.c.

Condividi l’articolo su Linkedin:

Avvocato Paolo Panariti
Autore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Il contenuto è protetto!