La Corte di Cassazione ha accolto un ricorso proposto da questo Studio in materia tributaria, nel quale – tra i motivi formulati – è stato ritenuto assorbente quello relativo alla mancata notifica dell’appello ad uno dei soggetti che avevano partecipato al giudizio innanzi all’allora Commissione Provinciale Tributaria territoriale.
In primo grado il contribuente, difeso in Cassazione da questo Studio, aveva impugnato una cartella di pagamento concernente l’omesso pagamento dell’IVA.
Il ricorso era stato notificato sia all’Agenzia delle Entrate che nei confronti dell’Ente dell’Agente di Riscossione, all’epoca Equitalia Cerit.
La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso.
Formulava appello l’Agenzia delle Entrate, omettendo però di notificare l’appello anche ad Equitalia Cerit, regolarmente intimata in primo grado.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva quindi l’appello, avverso la cui sentenza ricorreva il contribuente, formulando quale primo motivo la violazione dell’art. 351 c.p.c. e degli artt. 14, comma 1, e 53, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere l’Agenzia delle Entrate proposto appello avverso la sentenza della Commissione Provinciale senza notificare l’atto all’Agente della riscossione, nei confronti del quale era stato integrato il contraddittorio in primo grado.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 19447/2024 del 15.7.2024 (Sezione Tributaria), riconosceva le ragioni del contribuente, nostro assistito, e, nell’accogliere il ricorso, evidenziava che, nel processo tributario, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, il ricorso in appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. La mancata notifica dell’appello a una delle parti costituite in primo grado comporta la nullità del giudizio di secondo grado, imponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, litisconsorzio necessario di natura processuale, anche laddove non fosse sussistente un originario litisconsorzio di natura sostanziale.
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