Studio Legale Panariti & Morelli

In cassazione senza procura paga il legale

La Suprema Corte con una recentissima ordinanza pronunciata il 18 marzo 2021 è tornata a ribadire due importanti assunti in ordine a: 1) imprescindibilità della procura speciale ai fini della proponibilità e ammissibilità del ricorso per cassazione nonché 2) sulle conseguenze in tema di imputabilità delle spese di soccombenza ove tale procura manchi.

Sotto il primo profilo, in accoglimento dell’eccezione formulata nel controricorso patrocinato da questo Studio, ha quindi espressamente affermato che: “la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità delle specifica attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa: ne consegue che il ricorso è inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo di primo grado ancorché per tutti i gradi di giudizio”.

In secondo luogo, la Suprema Corte – definendo le spese di soccombenza- ha ribadito il proprio orientamento affermando che: “trattandosi di attività processuale di cui il legale assume la responsabilità esclusiva, su di esso grava la pronuncia relativa alle spese processuali e, anche, di conseguenza, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato”.

Conseguentemente, il ricorso veniva dichiarato inammissibile e l’Avvocato difensore condannato personalmente a rifondere le spese di lite alle controparti.

La Suprema Corte ha poi confermato questa determinazione anche con ulteriore ordinanza del 19.5.2022, n. 16225: in questa fattispecie, però, è stato condannato il difensore che ha assistito – nel ricorso – un soggetto, qualificatosi come legale rappresentante di una società poi cancellata ben dieci anni prima dal Registro delle Imprese.

In detta ordinanza è interessante l’interpretazione fornita circa l’esimente di responsabilità dell’avvocato in ordine alla mancata conoscenza del fatto concreto (la cancellazione della società dal Registro delle Imprese): in tal senso le Sezioni Unite (n. 10706/2006), richiedevano che “nel caso di cancellazione di società estinta la sussistenza di circostanze concrete dimostranti la consapevolezza dell’avvocato della mancanza di qualità di legale rappresentante in capo della persona fisica che gli rilascia il mandato”.

L’ordinanza della Cassazione, invece, non condivide tale posizione, poiché “anche qualora si potesse prescindere dal chiaro dettato dell’articolo 374, terzo comma c.p.c., ipotesi ovviamente non configurabile – in quanto non è la parte, bensì è proprio il difensore, in forza delle sue conoscenze professionali, il soggetto idoneo a identificare chi è legittimato a rilasciargli la procura per adire la cassazione“.

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Avvocato Paolo Panariti
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