Studio Legale Panariti & Morelli

Fondo pensioni per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti: riconoscimento pensione anticipata ballerini tersicorei

Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e sportivi

Il Fondo previdenziale dei lavoratori appartenenti al settore dello spettacolo (FPLS) è un fondo sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria gestito dall’Inps (a seguito della soppressione dell’Enpals dal 1° gennaio 2012)  cui sono iscritti i lavoratori dipendenti ed autonomi che svolgono attività nel settore dello spettacolo. Ai fini dell’iscrizione al Fondo è, infatti, la qualifica del lavoratore che dà luogo all’obbligo assicurativo indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro.

Al Fondo risultano iscritti eterogenee categorie di lavoratori nel mondo dello spettacolo tra cui cantanti, ballerini, attori (anche di circo), registi, doppiatori, sceneggiatori, presentatori, direttori di scena, direttori d’orchestra e soggetti che prestano attività di supporto come tecnici di montaggio, operatori di scena, fotografi, truccatori e parrucchieri, scenografi eccetera. Al fondo sono iscritti anche i dipendenti di ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale scommesse e i dipendenti di impianti e circoli sportivi.

Il Fondo, costituito nel 1947, è uno dei pochi fondi speciali che gode ancora oggi di regole di pensionamento in gran parte diverse rispetto all’assicurazione generale obbligatoria e di specifiche peculiarità nonostante l’opera di progressiva armonizzazione avvenuta con il D. Lgs. 182/1997.

Caratteristica peculiare di tale fondo è che l’anzianità contributiva è espressa in giornate (e non in settimane), considerando l’anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno. Altra caratteristica è che gli assicurati sono distinti in tre diversi gruppi (A, B e C) a seconda del contenuto della prestazione lavorativa loro svolta:
1. Gruppo A: comprende coloro che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Tale categoria di lavoratori si caratterizza per essere titolare di rapporti di lavoro brevi, discontinui, con situazioni contributive che, spesso, non consentono l’accesso alle prestazioni pur in presenza di attività svolta per lunghi periodi con caratteri di professionalità;
2. Gruppo B: comprende coloro che prestano a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi previste al punto precedente. Diversamente dalla precedente categoria, questi lavoratori sono titolari di rapporti di lavoro stagionali e principalmente non collegati con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
3. Gruppo C: comprende coloro che prestano attività a tempo indeterminato. Trattasi di rapporti assimilabili a quelli degli altri lavoratori dipendenti e pertanto non si ipotizzano particolari difficoltà per l’applicazione delle innovazioni volte all’armonizzazione della normativa previdenziale speciale con quella in vigore presso l’AGO.

Tali caratteristiche sono fonte di conseguenze complesse sul regime pensionistico degli iscritti. L’ordinamento prevede, in particolare, un meccanismo convenzionale semplificato per il raggiungimento dell’annualità di contribuzione necessaria per conseguire le prestazioni previdenziali con requisiti ridotti rispetto alla normativa pensionistica ordinaria vigente.

Così, nello specifico, per i ballerini, appartenenti al gruppo A, un anno di contributi si considera integrato con 120 contributi giornalieri (90 dal 1.7.2021).

Secondo l’ordinamento pensionistico vigente, i ballerini e tersicorei, rientranti nella categoria dei lavoratori iscritti al “Fondo pensioni per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti” ed iscritti obbligatoriamente alla gestione Enpals, conseguono il diritto alla pensione quando, ferma l’integrazione della contribuzione richiesta per la categoria, siano trascorsi almeno 20 anni dalla data iniziale dell’assicurazione al fondo ed abbiano raggiunto un’età pensionabile fissata a 46 anni per uomini e donne.
Accade spesso che, per errori materiali nell’estratto contributivo, l’Inps non riconosca il diritto alla prestazione previdenziale anticipata non valutando correttamente la domanda proposta dall’avente diritto.

Si rende, pertanto, necessario ricorrere all’Autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni.

Lo Studio si occupa, nello specifico, di tutelare i diritti di questa categoria di lavoratori, vantando risultati favorevoli su tutto il territorio nazionale.

Condividi l’articolo su Linkedin:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Il contenuto è protetto!