Studio Legale Panariti & Morelli

Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 12/08/2011, n. 17249 (rv. 619027)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Sottotetti, soffitti, solai - Sottotetto - Natura - Determinazione in base al titolo - Necessità - Mancanza del titolo - Presunzione di bene comune - Sussistenza - Condizioni - Sottotetto da considerarsi pertinenza dell'ultimo piano - Condizioni e criteri

In tema di condominio, la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune. Il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo. (Rigetta, App. Milano, 23/02/2010)

Fonti: CED Cassazione, 2011

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