Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/06/2011, n. 12872
La regola del foro esclusivo del consumatore trova applicazione anche quando la pretesa azionata dal professionista si fondi su una promessa di pagamento, o su una ricognizione di debito, fatta dal consumatore.
Fonti: Foro It., 2012
Condividi l’articolo su Linkedin: