Studio Legale Panariti & Morelli

L’iscrizione all’AIRE non esclude – ai fini fiscali – che il cittadino sia residente all’estero

La Cassazione – Sezione Tributaria, a seguito di ricorso curato da questo Studio Legale, nella sentenza n. 12311/2016 del 15.6.2016, ha stabilito i criteri per l’individuazione del cittadino, anche se iscritto all’AIRE, comunque soggetto all’IRPEF nel nostro paese : In tema di imposte sui redditi, l’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 917 del 1986, individua, affinché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti in via del tutto alternativa. Il primo, di natura formale, è rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, mentre gli altri due, di fatto, sono costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile. Ne consegue che l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. (Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata si manifesta gravemente insufficiente, non avendo il giudice di appello valutato i numerosi elementi, di potenziale valore decisivo, ritualmente e tempestivamente addotti dall’ufficio.)”

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Avvocato Paolo Panariti
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