Studio Legale Panariti & Morelli

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 29/08/2018, n. 21342 (rv. 650035-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Innovazioni (distinzione dall'uso) - Su parti comuni dell'edificio - In genere innovazione vietata - Inservibilità del bene all'uso o al godimento - Caratteri - Inutilizzabilità secondo la naturale fruibilità - Rilevanza di specificità - Limiti - Fattispecie

In tema di condominio negli edifici, il limite fissato dall’art. 1120 , ultimo comma, c.c. non si indentifica nel semplice disagio, ovvero nel minor godimento che l’innovazione procuri al singolo condomino rispetto a quella che, fino a quel momento, è stata la sua fruizione della cosa comune, implicando il concetto di inservibilità la concreta inutilizzabilità della “res communis” secondo la sua naturale fruibilità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che non dà luogo a una innovazione vietata ex art. 1120  c.c. la destinazione a parcheggio di un’area adibita a giardino condominiale). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 29/07/2013)

Fonti: CED Cassazione, 2018; Imm. e propr., 2018, 11, 667; Sito Il caso.it, 2019

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