Studio Legale Panariti & Morelli

Riportiamo di seguito il commento de il Quotidiano Giuridico del 7.3.2016 alla sentenza della Cassazione n. 2239/2016 a definizione del ricorso curato dal nostro Studio in materia di successioni

Impugnazione del testamento ritenuto falso: riconfermato il dictum delle Sezioni unite

lunedì 07 marzo 2016

di Carrato Aldo Consigliere della Corte di cassazione

Con Sent. 4 febbraio 2016, n. 2239, la seconda Sezione civile della Cassazione, oltre a soffermarsi sulle condizioni di annullabilità del testamento olografo ove sia dedotta l’incapacità di intendere e di volere del testatore, riafferma il recente indirizzo propugnato dalle SS.UU. con riferimento al tipo di strategia di tutela giurisdizionale da adottare per l’eventualità in cui l’avente interesse voglia far valere propriamente l’apocrificità dell’atto di ultima volontà.

Cass. Civ., Sez. II, 4 febbraio 2016, n. 2239

Il caso e la soluzione

Esercitata l’azione per ottenere la declaratoria di nullità di un (secondo) testamento olografo per assunta falsità dello stesso e, in ogni caso, per far valere l’annullabilità della scheda testamentaria a causa della dedotta incapacità naturale del testatore all’atto della formazione documentale delle sue ultime volontà, nella costituzione delle convenute (che richiedevano l’accertamento della loro qualità di eredi testamentari), Il Tribunale adìto accoglieva la domanda di invalidità del testamento in relazione all’assorbente profilo dell’accertata incapacità naturale del testatore.

Il giudice di secondo grado rigettava l’appello formulato dalle parti soccombenti sul presupposto del sufficiente riscontro della causa di annullabilità del negozio testamentario impugnato.

La Corte di legittimità respingeva, con la sentenza qui riportata, tutti i ricorsi avverso la sentenza di secondo grado, siccome ritenuta conforme a diritto ed adeguatamente motivata rispetto agli elementi di fatto acquisiti in giudizio.

Impatti pratico-operativi

La segnalata sentenza appare interessante perché ha, in primo luogo, ricordato il principio secondo cui l’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius“, bensì la prova che, per effetto di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere. In altri termini, l’incapacità naturale del disponente, che ai sensi dell’art. 591 c.c. determina l’invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dell’infermità, al momento della redazione del testamento il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione.

Con la stessa pronuncia, la Seconda sezione civile ha, inoltre, ribadito -quanto alla contestuale questione prospettata circa il regime processuale applicabile in tema di impugnazione del testamento per assunta apocrificità- il recente arresto delle Sezioni unite secondo cui è sulla parte contestatrice dell’autenticità del testamento olografo che grava l’onere di proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura di ultima volontà e che sulla stessa incombe il correlato onere della relativa prova, alla stregua dei principi generali dettati in tema di accertamento negativo, senza che abbiano modo di operare -in ordine alla disciplina di tale forma di nullità- i meccanismi propri del disconoscimento e della querela di falso, con i conseguenti riflessi sul piano del riparto dell’onere probatorio in sede processuale.

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