Studio Legale Panariti & Morelli

Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 24/03/2011, n. 6754 (rv. 616517)

RISARCIMENTO DEL DANNO - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Sinistro stradale - Morte della vittima dopo poche ore - Risarcimento del c.d. danno "catastrofale" in favore degli eredi - Condizioni e limiti - Assenza di prova della sussistenza dello stato di coscienza - Risarcibilità - Esclusione - Risarcimento del danno conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale - Spettanza - Fondamento

In caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno “catastrofale” – ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita – può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l’acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d’altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta. (Rigetta, App. Brescia, 12/06/2006)

Fonti: CED Cassazione, 2011

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