Studio Legale Panariti & Morelli

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 31/07/2023, n. 23179 (rv. 668702-01)

CONTRATTI IN GENERE - Autonomia contrattuale - In genere - Concessione di vendita - Regolamento ce n. 1400 del 2002 - Recesso "ad nutum" dal contratto di concessione da parte del concedente - Termine minimo di preavviso - Due anni - Ipotesi di riorganizzazione della rete di vendita - Un anno - Contestazione da parte del concessionario della sussistenza del presupposto - Onere della prova - A carico del concedente - Sussistenza

In tema di concessione di vendita, il recesso “ad nutum” da parte del concedente è sottoposto alla disciplina dettata dal Regolamento CE n. 1400 del 2002 che, all’art. 3, comma 5, prevede un termine minimo di preavviso di due anni, ovvero, in deroga, di un anno, in ipotesi di riorganizzazione della rete di vendita; pertanto, ove la legittimità di un recesso con preavviso di un anno venga contestata, spetta al concedente provare la sussistenza del presupposto valevole a giustificare il minor termine del preavviso. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO MILANO, 02/05/2018)

Fonti: CED Cassazione, 2023

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